FAQ

Lo Sportello Unico per le attività produttive è il punto di riferimento sul territorio, che mette in contatto l'imprenditore con gli Enti pubblici competenti per le questioni amministrative che riguardano la sua attività, come i procedimenti di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione degli impianti produttivi di beni e servizi.

Attraverso lo Sportello Unico è possibile avere una risposta veloce e certa da parte di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento (Regione, Provincia, ASL, ARPA, VV.FF.), dalla gestione della pratica fino al rilascio delle autorizzazioni.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010 lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) infatti semplifica il rapporto tra le imprese e gli Enti pubblici.

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è una dichiarazione che consente all'imprenditore di iniziare, modificare, trasferire o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) o di prestazione di servizi, senza dover aspettare le verifiche e i controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati: l'imprenditore può avviare l'intervento/attività dalla data di presentazione della SCIA.
Le amministrazioni destinatarie della SCIA accerteranno poi, entro 60 giorni dal ricevimento della pratica, la veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso di esito negativo, adotteranno provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.

L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.

L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenzain base:

  • al numero dei componenti del nucleo familiare
  • alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 5, com. 1 Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti in formato elettronico utilizzando la piattaforma tecnologica pagoPA.
Tramite lo sportello telematico puoi pagare gli importi previsti al momento di presentazione della pratica seguendo questi semplici passaggi.

Compila la Distinta di pagamento 
Una volta che avrai terminato di compilare la modulistica prevista per la presentazione della pratica dovrai compilare un ultimo modulo denominato "Distinta di pagamento". In questo modulo saranno riepilogati gli importi da versare per la presentazione della pratica.

Effettua il versamento degli importi previsti
Ogni pagamento effettuato tramite pagoPA è identificato univocamente da un identificativo univoco di versamento (IUV), al quale dovrai sempre fare riferimento. Per effettuare il versamento scegli la modalità che preferisci

Modalità di versamento online
Clicca sul pulsante Paga online e autenticati sulla piattaforma pagoPA utilizzando la tua identità SPID oppure il tuo indirizzo e-mail (consigliato), poi scegli una delle modalità di pagamento proposte e seleziona un istituto di credito. Una volta effettuato il pagamento verrai automaticamente reindirizzato sullo sportello telematico.
Ora devi attendere che lo sportello telematico ottenga la ricevuta di avvenuto pagamento dalla piattaforma pagoPA. Solo una volta ottenuta la ricevuta potrai inviare la pratica.
Per verificare se lo sportello telematico ha ottenuto la ricevuta clicca sul pulsante Verifica esito del pagamento.

Attenzione: probabilmente sarà necessario attendere qualche giorno.

Cambiare la modalità di pagamento
Se hai scelto di effettuare il pagamento con una delle due modalità previste e hai cambiato idea puoi sempre modificare la scelta fatta inizialmente.
Attenzione: se il versamento è già effettuato non potrà essere né annullato né rimborsato.

Se non diversamente specificato, i documenti allegati a un'istanza devono essere in formato PDF/A. Questo formato garantisce infatti il mantenimento dell'aspetto del documento originario, sia esso una pagina di testo, una fotografia o un disegno in quanto non può essere modificato. Questa caratteristica, unita alla firma elettronica, lo rende adatto a trasmettere informazioni nei procedimenti formali. 

Se non sai come salvare i documenti in formato PDF/A, puoi consultare una guida veloce.

Inoltre, per facilitare la gestione dei file allegati, questi non devono essere di dimensioni eccessive: per questo è impostata una dimensione massima ammessa. Ricorda che la dimensione massima ammessa riguarda un singolo file e non l'intera pratica!

Qualche suggerimento pratico...

Se devi allegare della documentazione fotografica, inserisci tutte le fotografie e la relativa didascalia in un unico documento, dopodichè stampalo in formato PDF/A.

Quando in ambiente CAD salvi disegni ed elaborati di progetto in formato PDF/A fai attenzione: verifica che il rapporto di scala del disegno non cambi e assicurati che non sia attiva alcuna opzione di adattamento alle dimensioni della pagina (fitting). Per evitare di superare la dimensione massima ammessa, salva i disegni e le fotografie con una risoluzione adeguata alla stampa (200 dpi).

Se anche con questi accorgimenti il tuo file supera la dimensione massima ammessa, spezzalo in più allegati: separa diverse tavole o una lunga relazione in più file.

In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.

Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.

Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:

  • è a tempo indeterminato
  • è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
  • il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.

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