Imposta municipale propria (IMU)
Ultima modifica 8 gennaio 2025
Il presupposto dell’IMU - Imposta municipale propria - è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Lurate Caccivio, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
Riferimenti Normativi - L'IMU, entrata in vigore dal 1 gennaio 2012, è attualmente disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
A livello comunale l’applicazione dell’imposta è disciplinata dal relativo Regolamento approvato in data 27/07/2020 e successivamente modificato dalla delibera di Consiglio n. 48 del 19/12/2024.
Come si calcola - Indicazioni per l'anno di imposta 2024 – L’IMU si versa nella modalità della c.d. autoliquidazione: è lo stesso contribuente che, attraverso i dati degli immobili, è in grado di calcolare l’imposta dovuta o rivolgendosi al proprio consulente fiscale (professionista, CAF, ecc.) oppure utilizzando la pagina di calcolo raggiungibile da questo link:
Dal medesimo link è possibile effettuare il calcolo del ravvedimento operoso per sanare i mancati pagamenti degli anni di imposta precedenti.
L’applicativo permette di calcolare l'imposta dovuta applicando la rendita catastale, le aliquote e l'eventuale detrazione spettante; nonché generare e stampare il modello F24 per il pagamento. E' altresì possibile calcolare il ravvedimento operoso per anni precedenti eventualmente non pagati.
Aliquote - Il Consiglio Comunale, con la delibera 49/2024 del 19/12/2024 ha approvato le aliquote IMU l'anno 2025 sostanzialmente confermando le aliquote già in essere per gli anni precedenti. Non trova più applicazione, invece, l'aliquota speciale prevista dall'art. 9 c.3. del Regolamento Comunale, riservata agli immobili produttivi ubicati sul territorio comunale interessati da interventi di ristrutturazione edilizia e destinati all'insediamento di nuove attività industriali e artigianali, sostituita da una riduzione di base imponibile (vedi sotto al punto 4 delle Riduzioni).
Scadenze - L’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, istitutiva della nuova IMU) stabilisce al comma 762che il versamento dell’IMU è effettuato in due rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, relativamente al singolo anno di imposta. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.
Valore aree fabbricabili da dichiarare agli effetti dell'imposta municipale sugli immobili (ICI/IMU) - La Giunta Comunale, con delibera n. 4 del 8/02/2021, ha adottato l'aggiornamento dei "Valori di riferimento aree fabbricabili agli effetti IMU" come da tabella scaricabile al link sottostante.
Tabella valori aree fabbricabili
Riduzioni e agevolazioni in vigore - Sono di seguito elencate le riduzioni e agevolazioni sull'Imposta Municipale Propria previste dal regolamento comunale e dalla normativa vigenti.
- Unità immobiliari concesse in comodato a parenti entro il primo grado (Art. 9, c.1, lett. c Regolamento) - Per le unità immobiliari concesse mediante comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le condizioni di cui al regolamento. NON si applica per gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
- Ristrutturazione per miglioramento classe energetica (Art. 9, c.1, lett. d Regolamento) - Per le unità immobiliari interessate da lavori di ristrutturazione che alla conclusione degli stessi conseguono la classe energetica massima prevista dalla normativa vigente si applica la riduzione del 50% della base imponibile per i 3 anni di imposta successivi alla data di fine lavori. NON si applica per gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
- Ambiti NAF (nuclei e centri di Antica Formazione) (Art. 9, c.2 Regolamento) - Per le unità immobiliari ubicate negli ambiti NAF - centri e nuclei di antica formazione – e interessate da interventi di ristrutturazione edilizia si applica la riduzione del 100 % della base imponibile per i 7 anni di imposta successivi alla data di fine lavori.
- Immobili produttivi oggetto di interventi di ristrutturazione (Art. 9, c.3 Regolamento) - Per gli immobili produttivi interessati da interventi di ristrutturazione edilizia e destinati all'insediamento di nuove attività industriali, si applica la riduzione del 50% della base imponibile per i 5 anni di imposta successivi alla comunicazione di inizio lavori.
- Immobile pensionati AIRE (art. 1 c.48 L.178 del 30/12/2020) - Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non concessa in comodato gratuito occupata da cittadino italiano residente all’estero (AIRE) pensionato nel rispettivo paese di residenza si applica la riduzione del 50% dell’imposta.
Ai sensi del regolamento, l'applicazione delle riduzioni è subordinata alla necessaria richiesta da parte dei contribuenti che ne abbiano diritto.