Imposta municipale propria (IMU)
Ultima modifica 31 maggio 2024
Il presupposto dell’IMU - Imposta municipale propria - è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Lurate Caccivio, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
Riferimenti Normativi - L'IMU, entrata in vigore dal 1 gennaio 2012, è attualmente disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
A livello comunale l’applicazione dell’imposta è disciplinata dal Regolamento approvato in data 27/07/2020 e successivamente modificato dalla delibera di Consiglio n. 47 del 20/12/2022.
Come si calcola - Indicazioni per l'anno di imposta 2023 – L’IMU si versa nella modalità della c.d. autoliquidazione: è lo stesso contribuente che, attraverso i dati degli immobili, è in grado di calcolare l’imposta dovuta o rivolgendosi al proprio consulente fiscale (professionista, CAF, ecc.) oppure utilizzando la pagina di calcolo raggiungibile da questo link:
L’applicativo permette di calcolare l'imposta dovuta applicando la rendita catastale, le aliquote e l'eventuale detrazione spettante; nonché generare e stampare il modello F24 per il pagamento. E' altresì possibile calcolare il ravvedimento operoso per anni precedenti eventualmente non pagati.
Aliquote e scadenze - Il Consiglio Comunale, con la delibera 43/2023 del 18/12/2023 ha approvato le aliquote IMU l'anno 2024 confermando le aliquote già in essere per gli anni precedenti.
- Acconto: 16 giugno 2024.
- Saldo: 16 dicembre 2024.
Valore aree fabbricabili da dichiarare agli effetti dell'imposta municipale sugli immobili (ICI/IMU) - La Giunta Comunale, con delibera n. 4 del 8/02/2021, ha adottato l'aggiornamento dei "Valori di riferimento aree fabbricabili agli effetti IMU" come da tabella scaricabile al link sottostante.
Tabella valori aree fabbricabili
Riduzioni e agevolazioni in vigore - Sono di seguito elencate le riduzioni e agevolazioni sull'Imposta Municipale Propria previste dal regolamento comunale e dalla normativa vigenti.
- Unità immobiliari concesse in comodato a parenti entro il primo grado (Art. 9, c.1, lett. c Regolamento) - Per le unità immobiliari concesse mediante comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le condizioni di cui al regolamento. NON si applica per gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
- Ristrutturazione per miglioramento classe energetica (Art. 9, c.1, lett. d Regolamento) - Per le unità immobiliari interessate da lavori di ristrutturazione che alla conclusione degli stessi conseguono la classe energetica massima prevista dalla normativa vigente si applica la riduzione del 50% della base imponibile per i 3 anni di imposta successivi alla data di fine lavori. NON si applica per gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
- Ambiti NAF (nuclei e centri di Antica Formazione) (Art. 9, c.2 Regolamento) - Per le unità immobiliari ubicate negli ambiti NAF - centri e nuclei di antica formazione – e interessate da interventi di ristrutturazione edilizia si applica la riduzione del 100 % della base imponibile per i 5 anni di imposta successivi alla data di fine lavori.
- Ristrutturazione per insediamento di nuove attività produttive (Art. 9, c.3 Regolamento) - Per gli immobili produttivi ubicati sul territorio comunale interessati da interventi di ristrutturazione edilizia e destinati all'insediamento di nuove attività industriali e artigianali viene applicata l’aliquota dello 0,76 %.
- Immobile pensionati AIRE (art. 1 c.48 L.178 del 30/12/2020) - Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non concessa in comodato gratuito occupata da cittadino italiano residente all’estero (AIRE) pensionato nel rispettivo paese di residenza si applica la riduzione del 50% dell’imposta.
Ai sensi del regolamento, l'applicazione delle riduzioni è subordinata alla necessaria richiesta da parte dei contribuenti che ne abbiano diritto.