Capitolo 1° Disposizioni Generali

Ultima modifica 17 gennaio 2024

ART. (1) DELIMITAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Tutto il territorio comunale è interessato per azzonamento, per destinazione d'uso, per allineamento, o per altri vincoli, dal Piano Regolatore Generale, secondo quanto stabilito dalle presenti norme di attuazione ed indicato nelle seguenti tavole:
a) Perimetrazione e suddivisione delle zone territoriali omogenee con riferimento all'ubicazione dei servizi collettivi a carattere locale e viabilità (1:2000); 
b) Aree destinate a formare spazi di uso pubblico ed impianti di interesse collettivo (1:2000);
ed inoltre da quando verrà disposto dai successivi Piani Particolareggiati, dai Piani di Zona e dalle lottizzazioni convenzionate con eventuali previsioni planivolumetriche. 

ART. (2) CAMPO DI APPLICAZIONE
La disciplina urbanistica del presente P.R.G. si applica:

  • a tutte le costruzioni pubbliche o private;
  • alle opere che, a norma delle leggi vigenti, sono soggette all'obbligo di autorizzazione, denuncia o notifica;
  • alle opere di urbanizzazione.

ART. (3) ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il Piano Regolatore Generale verrà attuato mediante:

  • programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della Legge n. 10 del 28/1/1977 e all'art. n. 32 e seguenti della Legge Regionale n. 51 del 15/4/1975;
  • piani particolareggiati, secondo i modi indicati dall'art. 13 e seguenti della Legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni, il cui ordine verrà stabilito dall'Amministrazíone Comunale;
  • piani di zona, secondo i modi indicati dalla Legge n. 167 del 18/4/1962 modificata dalla Legge n. 865 del 22/10/1971 modificata dalla Legge n. 10 del 28/1/1977;
  • lottizzazioni convenzionate ai sensi e nei modi indicati dall'art. 28 della Legge 17/8/1942, dall'art. 8 della Legge 6/8/1967 e dal D.M. 2/4/1968 e successive modificazioni;
  • singole iniziative edificatorie in accordo con le disposizioni del P.R.G. e del R.E.;

Le aree di proprietà di pertinenza volumetrica degli edifici esistenti, ai sensi delle densità edilizie previste dal P.R.G., si intendono determinate alla data di adozione del piano stesso.

ART. (4) RILASCIO DELLA CONCESSIONE
La concessione relativa all'esecuzione delle opere che si intendono realizzare può essere concessa se il progetto è conforme:

  • alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale;
  • alle disposizioni contenute nei piani particolareggiati;
  • alle disposizioni contenute nei Piani di Zona;
  • alle disposizioni contenute nelle lottizzazioni convenzionate;
  • alle norme del Regolamento Edilizio ed altre leggi vigenti in materia.
  • l'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni edilizie sulle stesse superfici tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Qualora un'area a destinazione omogenea su cui esistono costruzioni che si devono o si intende conservare, venga frazionato allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di Piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. A tale scopo, prima del rilascio della concessione i proprietari dovranno produrre agli Uffici Comunali copia di atto impegnativo trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari che vincoli totalmente o parzialmente l'area utilizzata ai fini del Computo Metrico.

ART. (5) SOSPENSIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE
Nei casi non interessati da piani particolareggiati, da piani di zona, da piani di lottizzazione, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà sospendere l'esame di domanda di concessione nel caso che i progetti relativi determinassero pregiudizi agli interessi urbanistico, ambientale, storico.
Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Sindaco dichiarerà di proporre al Consiglio la delibera di redigere, per la zona interessata, un piano particolareggiato o un piano di lottizzazione convenzionata.

ART. (6) DINIEGO O RILASCIO SUBORDINATO DELLA CONCESSIONE
A norma dell'art. 31 della Legge 17 agosto 1942 oltre al disposto dell'art. 13 della Legge 10 del 28/1/1977 n. 1150 il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, non rilascia la Concessione nelle zone non soggette a piano particolareggiato o a piano di lottizzazione quando le suddette zone siano in tutto o in parte carenti di opere di urbanizzazione primaria o secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi.
Il rilascio della Concessione può essere subordinato all'impegno del richiedente di realizzare a sue spese le opere di urbanizzazione primaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi o nel caso che l'A.C. preveda l'attuazione nel prossimo triennio delle opere di urbanizzazione primaria per quella zona.

ART. (7) ONERI DI URBANIZZAZIONE
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi.
Il rilascio della Concessione di cui alla Legge n. 10 del 28/1/1977 (artt. 1 e 3) è subordinato alla corresponsione di un contributo da parte dei richiedenti destinato alla creazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo modalità stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.


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