Capitolo 5° Disposizioni transitorie e finali Art. (28) edifici produttivi in zone diverse da quelle "D"
Ultima modifica 17 gennaio 2024
Edifici ed impianti esistenti in zone diverse da quelle D con destinazione industriale o artigianale di produzione o di servizio ad essa assimilabile.
a) Se svolgono attività insalubri, a giudizio del Sindaco sentiti gli Uffici Comunali e la Commissione Edilizia, sono vietate:
- opere di ampliamento edilizio,
- ristrutturazioni od incrementi del potenziale produttivo,
- modifiche dei tipi di destinazione industriale o artigianale.
b) Se svolgono attività non insalubri, a giudizio del Sindaco sentiti i pareri degli Uffici Comunali e la Commissione Edilizia, sono autorizzabili:
- incrementi volumetrici del 25% del volume esistente sul fondo, sempre che siano rispettate le norme di distanza dai confini e tra gli edifici esistenti nella zona, una tantum, per soli miglioramenti igienici, tecnologici e funzionali.
ART. (28/bis) EDIFICI RESIDENZIALI IN ZONE AGRICOLE
Gli edifici residenziali esistenti in zone agricole possono subire operazioni di straordinaria ed ordinaria manutenzione con adeguamento igienico e tecnologico con un aumento massimo di volume nella misura del 15% del volume esistente. Gli eventuali adeguamenti volumetrici dovranno essere effettuati entro cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G. sempre che siano rispettate le distanze dai confini e tra gli edifici esistenti nella zona.
ART. (29) ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI
Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni delle presenti norme, dovranno, in caso di ricostruzione o di sostanziale riforma, adeguarsi alle disposizioni delle presenti norme.
ART. (30) AREE COMPRESE IN ZONE DIVERSE
Qualora un'area venga compresa in zona a diversa classificazione, la fabbricazione da attribuire all'area stessa sarà pari alla somma dei volumi realizzabili in base alle norme delle rispettive zone.
Nel caso risultassero diverse per le diverse zone l'altezza, il numero dei piani, la distanza dai confini e tra gli edifici, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, determinerà i criteri di applicazione in funzione dal più corretto inserimento dell'edificio nell' ambiente.
ART. (31 FACOLTA' DI DEROGA)
Il Sindaco ha la facoltà di concedere licenze edilizie in deroga alle presenti norme di attuazione, secondo i disposti della Legge 21/12/1955 n. 1357 e della Legge 6/8/1967 n. 765.
ART.(32) - PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE "SORGENTI DEL TORRENTE LURA"
Obiettivi:
Obiettivo primario del Parco è la conservazione e la ricostituzione dell'ambiente fluviale del Torrente Lura e delle aree agricole-boscate del suo intorno, con finalità sia paesistico-naturalistiche, sia ricreativo-fruitive. Le azioni di tutela saranno inoltre collegate alla riqualificazione del sistema dei sentieri, alla valorizzazione degli elementi storici, architettonici e alla riduzione del rischio idraulico.
Disposizioni generali:
- 1. Le tavole di azzonamento del PRG individuano con apposita simbologia il perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S) denominato "Parco delle Sorgenti del Torrente Lura", ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni
- 2. Il vincolo a Parco Locale di Interesse Sovracomunale, di natura urbanistica ed ambientale, si sovrappone alla disciplina di zona delle diverse aree in esso ricompresse, non modificandone la destinazione funzionale.
- 3. Le previsioni delle presenti norme emanate in modo omogeneo per tutti i comuni facenti parte il Parco sono state modificate ed integrate per il Comune di Lurate Caccivio in recepimento di norme sopravvenute ed a miglior precisazione di alcuni aspetti connessi alla salvaguardia. Fino all'adozione del "Programma Pluriennale degli Interventi " (che detterà specifici regolamenti tecnici secondo quanto disposto dagli articoli 7.1 e 7.5 della D.G.R. 1 ottobre 2001 n. 7) si applicano all'interno del perimetro di parco i disposti delle presenti norme, che risultano, prevalenti sulla disciplina delle diverse zone ricompresse nel parco.
- 4. Zone Agricole. Per quanto riguarda gli ambiti agricoli, sono consentiti e dichiarati compatibili tutti gli usi e le destinazioni connesse allo svolgimento dell'attività agricola, cosi come definiti nelle N.T.A. dei P.R.G. comunali. Non sono invece consentiti interventi edilizi riconducibili a soggetti privi dei requisiti di cui all'art.3 L.R. 93/80, sono possibili invece interventi legati alla L.R. 3/92 concernete l'attività agrituristica. In generale in queste zone, le tipologie delle nuove costruzioni, dovranno ispirarsi alla tradizione locale dell'architettura rurale e alle funzioni ad essa compatibili; utilizzando quindi in modo privilegiato materiali tradizionali come legno, mattoni, pietra, coppi. L'uso di altri materiale dovrà essere motivato, rispetto al contesto paesistico in cui si colloca. Particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento e al recupero delle strade poderali e dei tratturi, attraverso materiali ambientalmente compatibili e poco impattanti.
- 5. Zone boscate. Nelle zone boscate non è consentito:
* recintare i terreni, fatta eccezione per le delimitazioni provvisorie con staccionate di legno, a protezione delle macchie di nuova vegetazione (anche spontanea) o delle zone oggetto di intervento di riforestazione, ovvero delle aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia, per scopi di studio o ricerca scientifica, per gli interventi previsti dalla L.R. 26/93 in materia di ripopolamento faunistico, o per ragioni di pubblica incolumità, previa autorizzazione comunale;
* il cambio di destinazione d'uso. - 6. Recinzioni. Sono consentite all'interno del perimetro del parco (per qualsiasi tipo di zona omogenea) solo recinzioni realizzate esclusivamente dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 60 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, limitatamente ad una superficie di pertinenza aziendale non superiore a cinque volte la superficie coperta degli edifici realizzati. Sono consentite solo recinzioni realizzate sia con paletti di legno o metallici, conficcati nel terreno e completati con tre ordini filo di ferro o traversi in legno o rete metallica opportunamente integrata con l'ambiente; sia costituite esclusivamente da essenze vegetali. Qualsiasi tipo di recinzione dovrà inoltre rispettare e garantire il mantenimento delle servitù di passaggio a livello di sentieri comunali, intercomunali, consortili e quelli riportati eventualmente nell'azzonamento di P.R.G. e sufficienti varchi a terra per il transito della fauna di taglia minuta che popola il sottobosco. Non sono comunque in nessun caso ammesse recinzioni cieche e/o con quinte murarie.
- 7. Ambiti edificati sparsi. La disciplina urbanistica di tali ambiti ad edificazione consolidata (zone A, B e zone E agricole), ricompresi all'interno del perimetro di parco, è demandata alle apposite norme di zona (NTA) del Piano Regolatore Generale(PRG) del singolo comune.
- 8. Ambiti fluviali del Torrente Lura. Per quanto riguarda queste aree si applicano gli indirizzi di tutela e promozione dettati dal Contratto di Fiume Olona - Bozzente - Lura della Regione Lombardia (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale - L.R. 14 Marzo 2003 N. 2)
- 9. Sono in generale vietati:
* la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti che comunque non incidano sull'alimentazione delle zone umide e che siano espressamente autorizzati dagli enti competenti;
* opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, argini, scogliere, pennelli, ecc.), opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che comportino una riduzione della sezione dell'alveo e che non abbiano come scopo il ripristino della manomessa funzionalità idraulica;
* l'apertura di nuove cave e la realizzazione di discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi e l'esercizio di qualsiasi attività che determini modifiche della morfologia del suolo, qualsiasi esso risulti nello stato di fatto al momento dell'adozione delle presenti norme;
* la costruzione e la modificazione di strade e infrastrutture in genere, ad eccezione di quelle ad opera degli enti gestori dei servizi esistenti e fatto salvo quanto strettamente finalizzato alle attività agricole e ricreatorie di interesse pubblico ed espressamente autorizzato dagli enti competenti;
* la realizzazione di barriere e recinzioni sulle strade vicinali ed interpoderali che possano limitare la fruibilità ed il pubblico transito ciclopedonale;
* i tagli dei boschi e più in generale gli interventi che mutino la destinazione a bosco dei suoli o comportino una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dagli enti competenti ovvero dagli stessi autorizzato, ed in ogni caso favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, e ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto
* l'accensione di fuochi all'aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e fatte salve le effettuazioni di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali, consentite ed autorizzate dagli enti competenti - 10. Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale sono escluse le seguenti attività:
* l'edificazione e il mutamento di destinazione d' uso del suolo, con le seguenti eccezioni:
- la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", limitatamente alle aziende agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, all'allevamento e alla silvicoltura;
- i mutamenti d'uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale e alla tutela idrogeologica, da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways);
* la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo per esigenze di incolumità pubblica e di tutela ambientale;
* l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-testimoniale;
* la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazioni di brughiera e prati magri;
* l'introduzione nell'ambiente naturale di specie e sottospecie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati;
* l'immissione nell'ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non autoctone del territorio provinciale.