Capitolo 4° Indici e norme di edificazione

Ultima modifica 17 gennaio 2024

ART. (22) ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI 

Costituisce il limite massimo sul piano verticale oltre il quale le costruzioni non possono elevarsi. E' espressa in metri. 

Si misura dalla quota del pavimento del primo piano fuori terra, purchè contenuto nel limite massimo di 1,10 mt. dal piano di campagna originario, alla quota d'imposta del tetto, o alla quota di colmo (sottotrave) nel caso di coperture a falde con pendenze pari o superiori al 40%. 

Nel caso di coperture piane, si misura fino alla quota di intradosso del solaio di copertura. 

Nel caso di coperture ad arco, si misura fino al piano d'imposta dell'arco, o fino al vertice dell'intradosso dell'arco nel caso di "monta" pari o superiore a mt. 2,00. 

Nel caso di edifici industriali o ad essi assimilabili l'altezza si misura con riferimento all'intradosso delle travi di sostegno della copertura. Nel caso di pannellatura perimetrale eccedente l'altezza di mt. 1,20 rispetto all'intradosso della trave di sostegno della copertura o della catena l'altezza dell'edificio si misura sino al punto più alto del pannello. 

Sono esclusi dalla misurazione dell'altezza massima delle costruzioni: i vani scala, i vani corsa degli ascensori e simili se non superano l'altezza minima e tecnica necessaria. Sono altresì esclusi dalla misurazione i parapetti di protezione in muratura solamente se non superano l'altezza di mt. 1,20. 

Nel caso di superamento dei limiti sopra indicati, la misurazione dell'altezza massima della costruzione verrà effettuata sommando anche l'altezza dei componenti l'edificio sopra descritti. 

Nel caso di terreni in pendenza l'altezza viene determinata sulla media della quota minima e massima del terreno su cui insiste l'edificio. 

ART. (23) NUMERO DEI PIANI 

Il computo del numero dei piani è fatto a partire dal primo solaio avente locali abitabili o agibili che si sopraeleva dalla minor quota del terreno sistemato, sino all'ultimo piano con locali abitabili anche di sottotetto, comprendente eventualmente anche i piani arretrati parzialmente o totalmente lungo tutto il perimetro dell'edificio. 

ART. (24) DISTANZE 

Le distanze tra i fabbricati sono regolate dall' art. 9 del D.M. 2/4/1968 e contenute, con le distanze dai confini, nelle prescrizioni particolari di zona. 
Nelle zone classificate B i proprietari di due lotti contigui possono stabilire, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale di costruire contemporaneamente a confine di proprietà, purchè non ostino motivi di ordine estetico ed igienico. 
La costruzione in aderenza è consentita anche nel caso di preesistente costruzione del vicino a confine. 
Nel caso di formazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nelle prescrizioni particolari di zona. 


ART. (25) DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE 

Le distanze tra gli edifici vengono misurate sulle rette orizzontali che individuano il minor 
distacco tra gli elementi che si considerano, compresi i volumi aggettanti. 
Le distanze dal confine vanno verificate dal punto della facciata più vicina ad esso misurando in senso ortogonale al confine. 

ART. (26) DISTANZA DEI FABBRICATI DALLE STRADE 

Le distanze degli edifici dalle strade, salvo quanto specificatamente indicato nelle tavole di PRUG, sono così definite: 

  • fuori dal perimetro del centro abitato e dagli insediamenti previsti dal PRUG, distanze minime stabilite dall'art. 4 del D.I. del 2/4/1968 
  • entro il perimetro del centro abitato e degli insediamenti previsti per: 
    • Le zone A le distanze degli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 
    • Nel caso di nuove costruzioni ammesse nelle zone A2, di ricostruzioni conseguenti a demolizioni con modificazione del sedime originario di ampliamenti di norma la distanza dal ciglio stradale dovrà essere.di mt. 5. 
    • Nelle altre zone, salvo diversa previsione in presenza di piani esecutivi, le distanze debbono corrispondere alla larghezza stradale maggiorata di: 
      - mt. 5,00 per strade di larghezza inferiore a mt. 7, 
      - mt. 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15, 
      - mt.10,00 per strade di larghezza superiori a mt. 15 
    • Gli arretramenti minimi di cui sopra si applicano alle opere di sostegno del terreno la cui altezza media superi mt. 1,50. 

Nel calcolo per le distanze dal ciglio stradale occorre ritenere che la sede stradale, salvo quanto indicato nelle tavole di PRUG, misurerà mt. 6,50 per strade di progetto, mentre per le strade esistenti varranno le sezioni attuali. 

ART. (27) AREE PER PARCHEGGI DI AUTOVEICOLI 

Nelle nuove costruzioni devono essere riservate apposite aree da adibire a parcheggi per autoveicoli nelle seguenti misure: 

  • a) per edifici residenziali, negozi commerciali o artigianali, studi professionali ecc. 1 posto macchina ogni 80 mq. di superficie lorda abitabile o adibita agli usi di cui sopra; 
  • b) per edifici commerciali, centri di vendita, istituti bancari, magazzini, alberghi 1 posto macchina ogni 30 mq. di superficie lorda dei vari piani adibiti alle attività connesse; 
  • c) per gli edifici industriali o artigianali 1 posto macchina ogni 100 mq. di superficie lorda dei vari piani d'attività e dei servizi connessi. 

 


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